statuto

 
Cooperativa ALEKOSLab a.r. l.
TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA – SCOPI

Art. 1 - costituzione    
Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a), della legge 381/91, è costituita una cooperativa cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata: "ALEKOSLAB Cooperativa Sociale a r.l." validamente identificabile in sigla con la denominazione "ALEKOSLAB - s.c.s.r.l.'
La Cooperativa aderisce alla Lega delle Cooperative ed ai suoi organismi periferici e territoriali.

Art. 2     - sede   
La Cooperativa ha sede legale in Milano Via Bartolini 25 e una sede operativa in P.zza S.Carlo 4 28805 Vogogna (VB)

Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale.

Art. 3 - durata    
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente contratti. (Omettiamo la durata)

Art. 4 - scopi ed oggetto    
La cooperativa sociale ALEKOSLAB vuole diffondere pratiche e saperi ispirate ad un approccio ecologico alla realtà, considerata nel suo intreccio di relazioni, interdipendenze, complessità.
Lo scopo è quello di incoraggiare e attivare processi di cambiamento, di promozione della partecipazione sociale, dell’autonomia e dello sviluppo delle potenzialità degli individui, dei gruppi e delle comunità  territoriali.
La cooperativa si rivolge quindi a tutta la comunità promuovendone il benessere.
Le attività attraverso le quali potrà raggiungere il suo scopo sono diverse:
formazione aggiornamento e consulenza rivolta a, e in collaborazione con, enti associazioni gruppi e soggetti impegnati in campo sociale culturale, formativo, socio-sanitario, politico e cooperativo    operanti in     ambito nazionale e internazionale;
animazione socio-culturale e sviluppo della comunità locale attraverso la gestione di progetti e servizi animativi, educativi, informativi e di orientamento e in collaborazione con altri servizi ed istituzioni sociali;
promozione, attivazione e gestione in forma autonoma o in partnership con enti e istituti, di corsi e scuole di formazione per operatori ed imprenditori sociali e culturali;   
promozione e realizzazione di interventi ed attività culturali formative e produttive finalizzate al sostegno e all’integrazione dei soggetti della comunità locale;
realizzazione e gestione in proprio e in collaborazione con    altri soggetti pubblici e privati di attività ed eventi culturali e artistici, attività per il tempo libero, vacanze, e incontri residenziali, le cui finalità siano coerenti con quelle della cooperativa;
ricerca ed elaborazioni in campo culturale e delle discipline scientifiche, attività editoriale e promozione di momenti di confronto che  possano accrescere e diffondere le conoscenze e gli strumenti per perseguire le finalità sociali;
promozione di un approccio autobiografico in ogni ambito per valorizzare saperi in via d'estinzione incoraggiando lo scambio intergenerazionale;
progettazione e realizzazione di: interventi di promozione della mobilità giovanile e del volontariato internazionale, scambi interculturali, servizi di informazione e orientamento sulle opportunità europee per i giovani, anche attraverso la partecipazione a network internazionali e in collaborazione con enti e istituzioni pubbliche;
promozione della cultura ludica attraverso 'elaborazione di progetti e interventi pedagogici e socioculturali fondati sull’affermazione     del diritto al gioco;
promozione dell'utilizzo critico e consapevole delle tecnologie;
realizzazione di interventi didattico-animativi in tutti gli ambiti educativi e culturali (laboratori, gite, visite guidate...);
didattica, formazione e promozione nel settore dell'educazione ambientale e delle tecnologie appropriate  .
La Cooperativa attua, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alte migliori condizioni economiche, sociali e professionali; le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica sono specificamente indicate nel regolamento di amministrazione della Cooperativa.
La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali
Per il perseguimento delle proprie finalità statutarie la Cooperativa potrà altresì svolgere la propria attività anche con i terzi. A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.
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TITOLO II: SOCI    
Art. 5 - numero e requisiti    
Il numero dei soci è 9.
Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.
Sono soci volontari coloro che prestano la propria attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà; essi saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.
Art. 6 - ammissione    
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Amministrazione.
La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:    
1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;    
3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;    
4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.
Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.
Il regolamento di amministrazione può prevedere la formalizzazione di un periodo di prova prima della definitiva accettazione del socio
Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione.
In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione deve motivare la sua decisione entro sessanta giorni dall’adozione della sua deliberazione; contro le pronunce di diniego l’aspirante socio può ricorrere all’assemblea secondo il disposto dell’articolo 2528 del Codice Civile.

Art. 7 - adempimento nuovi soci    
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle quote sottoscritte, una somma da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo, deve essere effettuato entro sette giorni dal momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione.
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all’ammontare delle quote sottoscritte.
Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva ordinaria.

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Art. 8 - obblighi dei soci    
Aderendo alla Cooperativa i soci si obbligano:
ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
a partecipare all'attività della Cooperativa per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
ad informare il CdA e gli organi competenti qualora si iscrivano e partecipino contemporaneamente ad altre cooperative che per- seguano identici scopi sociali e qualora prestino lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;
a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa.

Art. 9 - perdita delle qualità di socio – recesso     
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.
Oltre che nei casi previsti dall’articolo 2437 del Codice Civile, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata;essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Cooperativa.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Cooperativa. Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

Art. 10 - esclusione    
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:
non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9;
svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 del Codice Civile;
in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.
Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a regolarizzare la propria posizione e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.
Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall'art. 31 del presente statuto.
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Art. 11 - decesso    
Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2534 del Codice Civile (Il riferimento non sembra corretto in quanto detto articolo fa riferimento alla procedura di ammissione) fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.

Art. 12 - rimborso delle quote    
Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate e rivalutate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.
La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.
Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.
Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde per due anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Cooperativa fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO III : PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO
Art. 13 - patrimonio    
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 50,00  né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 16 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;
da eventuali riserve straordinarie;
da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Cooperativa e che risulti privo di una specifica destinazione.
Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Art. 14 - cessione delle quote     
Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Cooperativa, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

Art. 15 - esercizio sociale    
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
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Art. 16 - bilancio annuale    
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuibili ai soci ad integrazione del trattamento economico, nei limiti che l'art. 11 del DPR 601/73 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono ai fini delle agevolazioni tributarie.
Gli utili netti annuali saranno così destinati:
per almeno la quinta parte al fondo di riserva ordinaria;
una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge.
In deroga a quanto sopra, l'Assemblea può sempre deliberare:
di destinare tutti gli utili alla riserva ordinaria di cui alla lettera a), previa deduzione di quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla lettera b);
di non procedere ad aumento gratuito del capitale sociale e/o di non attribuire dividendi, destinando tale quota o a riserva ordinaria o a riserve straordinarie.

TITOLO IV. ORGANI SOCIALI    
Art. 17 - organi sociali    
Sono organi sociali della Cooperativa:
l'Assemblea dei soci;
il Consiglio di Amministrazione;
il Revisore contabile.

A) ASSEMBLEA
Art. 18 - forme, tempi e luoghi di convocazione    
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, a norma dell'art. 2364 del Codice Civile, potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea, nel corso dell'esercizio sociale, può essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.
Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Revisore.
La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spedirsi ad ogni socio e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio dovrà essere comunicata ai soci con le modalità sopraindicate almeno 15 gg. prima di quello fissato per l'adunanza.
L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:
elenco delle materie da trattare;
luogo designato per l'adunanza;
giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.
Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.
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Art. 19 - assemblea ordinaria    
L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:
approvare il bilancio;
nominare gli amministratori, il revisore dei conti e determinare l'eventuale compenso;
approvare gli eventuali regolamenti interni;
deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
deliberare in materia di aumento delle quote di partecipazione dei soci; in materia di istituzione del prestito soci di cui all'art. 12 legge 127/71 nonché sulle modalità attuative e sull'attribuzione di eventuali voti plurimi ai Soci sovventori, nel rispetto di quanto previsto in merito dalla Legge 59/92;
deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art. 20 - assemblea straordinaria    
L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.
L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:
sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 21 - svolgimento dell'assemblea    
Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con i versamenti dovuti.
Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.
Ai soci sovventori possono spettare più voti come risulterà dalla delibera di ammissione con un massimo di cinque per socio e comunque con i limiti posti dall'articolo 4 della legge 59/92.
I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo da un'altro socio mediante delega scritta.
Ogni socio non può rappresentare più di n. 2 soci.
Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori, devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.
Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.
Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale.
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Art. 22 - validità delle deliberazioni    
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.
Le deliberazioni sono prese facendo riferimento al metodo del consenso e in ultima istanza prese a maggioranza dei voti dei soci presenti, in proprio o per delega, all'assemblea.
Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della cooperativa, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.
Per lo spostamento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune, l'Assemblea straordinaria sarà costituita e delibererà validamente ai sensi dei primi due commi del presente articolo.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 23 - composizione    
La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri eletti dall'Assemblea che, di volta in volta, ne determina specificamente il numero.
I soci sovventori possono essere eletti Amministratori; in ogni caso, però, la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.
Nella seduta di insediamento il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente.
Occorrendo il Consiglio può nominare, di volta in volta, un Segretario che si occupi della redazione dei verbali; esso può essere un altro socio o una persona estranea alla Cooperativa.

Art. 24 - durata in carica    
Gli Amministratori durano in carica un anno e sono rieleggibili senza interruzione tra un mandato ed il successivo.
In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea; il regolamento di amministrazione stabilisce le cause e le procedure necessarie per promuovere la revoca degli amministratori.
Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza.
Agli Amministratori spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 25 - convocazione - deliberazioni    
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal revisore.
La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a voto palese, salvo quando afferenti a persone fisiche, facendo riferimento al metodo del consenso ed a maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la parità importa la reiezione della proposta.
Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve darne comunicazione ed astenersi dal partecipare alla votazione.
Art. 26 - poteri del Consiglio di Amministrazione   
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, in conformità delle leggi e dello statuto. Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:
curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge 59/92;
predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio

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dall'art. 28; assumere e licenziare personale della Cooperativa fissandone le retribuzioni e le mansioni;
dare l'adesione della Cooperativa ad organi federali o consortili;
deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fideiussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici;
nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.
Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art. 27 - rinuncia, decadenza, scadenza    
I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Revisore.
I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.
Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.
I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel l'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale con le modalità dell'articolo 2386 del Codice Civile.
La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

Art. 28 - presidente, poteri di rappresentanza    
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.
Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.
Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

C) REVISORE DEICONTI
Art. 29 - composizione, durata    
Il Revisore Contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione a maggioranza dei propri componenti in carica, tra soggetti, esterni al proprio seno, che hanno i requisiti professionali richiesti per l’esercizio del controllo legale dei conti.
Dura in carica tre anni e può essere confermato. Il Revisore Contabile assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art. 30 - Compiti del Revisore    
Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Cooperativa, vigilare l'osservanza della legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la regolare tenuta dei libri sociali.
Il Revisore deve anche:
accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà della Cooperativa ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo, quando sia costituito;
convocare l'Assemblea quando non vi provvedono gli amministratori.

TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 31 - clausola compromissoria     
Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci e la Cooperativa, purché per legge possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere deferita a tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sulla designazione del terzo arbitro, o qualora una delle parti non abbia provveduto alla nomina di sua spettanza nei trenta giorni successivi alla nomina effettuata dall'altra parte, il Collegio Arbitrale verrà completato su designazione del Presidente del Tribunale di Milano anche su richiesta di una sola parte. Gli Arbitri decideranno con equità, senza formalità di procedura, ed in modo inappellabile.
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Art. 32 - regolamento interno    
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa sarà disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.
Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda, come previsto dal punto d) del precedente articolo 26.
Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.

Art. 33 - rapporti societari e prestazioni lavorative    
Il socio-lavoratore, con la propria adesione, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, stabilisce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale dispone collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione e conduzione, partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla decisione sulla loro distribuzione. Presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento sociale.
Pertanto la posizione giuridica del socio, che con prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "lavoratore associato" e lo statuto assume valore di "patto societario".
I Soci suddetti non hanno veste di lavoratori subordinati.
Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

Art. 34 - trattamento economico dei soci    
Ai soci lavoratori, quali unici effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio nei limiti fissati dalla legge ai fini delle agevolazioni tributarie.
Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio/cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.
Esso verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei criteri eventualmente fissati nel regolamento interno, salvo conguaglio attivo o passive da deliberarsi dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 17.

Art. 35 - scioglimento della Cooperativa    
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.

Art. 36 - prevalenza delle leggi sulle disposizioni statutarie    
Per tutto quanto non è regolato dallo statuto valgono le disposizioni legislative sulle cooperativa cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità agli effetti tributari, prevalendo anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente statuto.

Art. 37 - requisiti mutualistici art. 26 dlcps 1577/47    
Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti tributari, già indicati nei precedenti articoli dello Statuto:
a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla remunerazione dei prestiti sociali, ragguagliati al capitale effettivamente versato (articolo 16);
b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci sia durante la vita sociale sia in occasione dello scioglimento della Cooperativa (articoli 12, 13 e 16);
c) destinazione, in caso di scioglimento della Cooperativa, del patrimonio residuo ai sensi dell'articolo 11 legge 59/92 (articolo 35).

Art. 38 - disposizioni finali    
Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità come richiamati dagli articoli 23 e 26 del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 e successive modificazioni, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.